La cedolare secca è il regime sostitutivo IRPEF di tassazione degli affitti, che può essere applicato per i contratti relativi ad immobili per finalità abitative e che prevede l’applicazione di tre diverse aliquote.
La cedolare secca è pari al 21 per cento per la generalità delle locazioni ma, nel rispetto di specifici requisiti si applica nella misura del 10 per cento, con vantaggi evidenti quindi sul fronte dell’imposta dovuta in sostituzione dell’IRPEF, delle addizionali ma anche dell’imposta di registro e di bollo.
Si può esercitare l’opzione per la cedolare secca in sede di registrazione del contratto, mediante il modello RLI, ma anche in caso di proroga dello stesso.
Queste le regole generali previste, sulle quali intervengono le novità previste dalla Legge di Bilancio 2024.
La cedolare secca dal 1° gennaio si fa in tre e, in parallelo alle aliquote del 21 e del 10 per cento, debutta la nuova tassazione al 26 per cento prevista per gli affitti brevi. La nuova cedolare secca si applicherà in caso di locazione per periodi brevi di più di un appartamento all’anno e nei paragrafi successivi analizzeremo nel dettaglio le modifiche previste.
La cedolare secca del 21 per cento è quella maggiormente applicata, in quanto al netto delle condizioni soggettive non sono previsti limiti particolari per accedervi.
Possono scegliere l’aliquota maggiore le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di godimento di un immobile, ma solo al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni.
Gli immobili in affitto ai quali si può applicare la tassazione sostitutiva devono rientrare nelle categorie catastali da A1 a A11 ed essere a uso abitativo. La cedolare secca si applica anche alle pertinenze di tali immobili.
Non è invece possibile optarvi per i contratti commerciali, anche se la previsione di un’estensione della cedolare secca anche all’affitto di negozi e uffici è prevista nell’ambito della legge delega di riforma fiscale.
Da un punto di vista dei vantaggi previsti, la cedolare secca del 21 per cento oltre a prevedere una tassazione ridotta rispetto all’IRPEF, sostituisce anche le addizionali comunali e regionali, così come non sono dovute le imposte di bollo e di registro in sede di registrazione del contratto.
Più vantaggiosa è la cedolare secca del 10 per cento prevista per i contratti a canone concordato, che si applica però nei seguenti casi:
I comuni che rientrano nel primo punto sono: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, i comuni confinanti e gli altri comuni capoluogo di provincia.
Sono quindi più stringenti le condizioni per applicare la cedolare secca ridotta al 10 per cento che, in primo luogo, può essere esercitata solo in caso di contratti di affitto con la formula dell’equo canone, per i quali è necessario farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie dell’Accordo Territoriale.
Per i contratti non assistiti deve invece essere rilasciata un’attestazione dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo. Il documento deve accertare i requisiti per l’accesso alla tassazione agevolata.
Sale dal 1° gennaio la cedolare secca sugli affitti brevi. Se fino al 31 dicembre 2023 l’aliquota applicata è quella del 21 per cento, dal 1° gennaio 2024 la Legge di Bilancio prevede il rialzo della tassazione al 26 per cento.
Nel dettaglio, la tassazione del 26 per cento si applicherà alle locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni, inclusi i contratti che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e pulizia di locali, stipulati direttamente o tramite soggetti che svolgono l’attività di intermediazione immobiliare, compresi i gestori di portali telematici.
La tassazione più gravosa sarà tuttavia limitata a chi concede in locazione per brevi periodi più di un appartamento nel corso dell’anno, con l’esclusione di un immobile.
La cedolare secca si paga alle stesse scadenze previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Escludendo il primo anno, per il quale non si può definire la base imponibile, per i successivi si applicherà il sistema di acconto e saldo.
L’acconto deve essere pagato:
Il saldo, invece, deve essere corrisposto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
I codici tributo da inserire nel modello F24 per il pagamento sono quelli riportati nella tabella riassuntiva.
Codice tributo | Descrizione |
---|---|
1840 | Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata |
1841 | Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione |
1842 | Cedolare secca locazioni – Saldo |
Dopo aver chiarito le istruzioni per il pagamento e gli importi da corrispondere, vediamo ora a chi conviene scegliere la cedolare secca.
Anche in questo caso risulta determinante il calcolo dell’imposta da corrispondere, se risulta maggiore dell’IRPEF, ovviamente, non conviene scegliere la tassazione sostitutiva.
A livello fiscale si devono tenere presenti le seguenti regole:
Il reddito da locazione con il regime a cedolare secca segue le seguenti regole:
La cedolare secca è conveniente quindi se si può applicare l’aliquota del 10 per cento.
Diversamente, non è immediatamente individuabile quando conviene anche con l’applicazione dell’aliquota al 21 per cento.
In ogni caso, è necessario partire considerando il reddito del contribuente.
Infatti, bisogna ricordare che sotto ad una certa soglia (fissata ad 8.125 euro) non sono dovute imposte.
In tal caso conviene quindi restare nel regime di tassazione IRPEF, in quanto l’adesione alla cedolare secca non prevede delle soglie di esenzione ed il pagamento sarà in ogni caso dovuto.
Per i contribuenti che rientrano nella cosiddetta “no tax area”, con redditi fino a 8.174 euro all’anno, non conviene spostarsi dalla tassazione IRPEF, in quanto le imposte non sono dovute al contrario del regime di tassazione sostituiva.
Altrettanto intuitivamente i contribuenti con i redditi più elevati hanno convenienza ad applicare la cedolare secca per evitare di oltrepassare uno scaglione dell’IRPEF, cumulando il reddito fondiario e i redditi da lavoro.
Per le situazioni intermedie si dovrà invece calcolare l’importo delle detrazioni per assicurarsi che scegliendo la cedolare secca non si abbia sufficiente capienza fiscale (ricordiamo che sul reddito fondiario in questione non si applicano detrazioni e deduzioni).
In sostanza potrebbero verificarsi casi in cui, nonostante l’applicazione dell’IRPEF al 23 al 43 per cento, tale tassazione potrebbe risultare comunque più conveniente per effetto di deduzioni e detrazioni.
L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata all’atto della registrazione del contratto o successivamente.
Nel caso della registrazione, l’opzione dovrà essere comunicata con modello RLI, necessario appunto per la registrazione del contratto.
Successivamente può essere esercitata in caso di rinnovo, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, ugualmente utilizzando lo stesso modello RLI.
Analoghe regole valgono per la proroga.
Nel caso delle locazioni brevi, ovvero di affitti che non superino i 30 giorni, dal momento che la registrazione non è obbligatoria si può scegliere la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi.
La scelta della cedolare secca deve essere comunicata dal locatore all’inquilino mediante lettera raccomandata. Con tale scelta si rinuncia all’aggiornamento del canone, anche se previsto nel contratto stipulato.
Se la rinuncia all’adeguamento del canone d’affitto è già indicata nel contratto, allora l’invio della raccomandata non è obbligatorio.
Se la comunicazione non viene inviata, in caso di proroga del contratto di locazione, in alcune ipotesi la tassazione non decade.
Il locatore deve tuttavia aver tenuto un comportamento coerente, ovvero aver effettuato i versamenti dovuti e aver regolarmente dichiarato i redditi incassati.
Tripcare S.r.l.s
Partita IVA 01560180521
Numero REA SI – 213294
Via del masso, 36
53036 Poggibonsi (SI) Italia